PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale delle Mura e dei Forti di Verona).

      1. È istituito il Parco nazionale storico-naturalistico delle Mura e dei Forti di Verona, di seguito denominato «Parco».
      2. Costituiscono il Parco i beni e le aree demaniali della Cinta magistrale di Verona e dei Forti Parona, Lugagnano, San Procolo, Tomba, Santa Caterina, Preara, Sofia e Torri Massimiliane n. 1-2-3-4.

      3. Il comune di Verona può autonomamente conferire al Parco la gestione dei tratti di sua proprietà della Cinta magistrale e dei Forti Chievo, Dossobuono, Azzano e San Mattia.

      4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comune di Verona, sono definiti i confini del Parco.

      5. La perimetrazione del Parco, individuata ai sensi del comma 4, può essere modificata, con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento attuativo del Parco, su proposta degli enti locali interessati sulla base di oggettive valutazioni di ordine storico e naturalistico.

      6. Il Parco è posto sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.

Art. 2.
(Finalità e attività del Parco).

      1. Il Parco:

          a) garantisce la tutela e la salvaguardia delle aree verdi, dei beni monumentali

 

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e del paesaggio generato dalla presenza delle opere di fortificazione nelle zone a esso attribuite;

          b) favorisce la connessione tra le aree di pregio naturalistico individuate come siti di interesse comunitario dell'Adige nord, dell'Adige sud e delle colline veronesi;

          c) promuove azioni di valorizzazione ambientale, di restauro monumentale e di recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nel Parco o funzionali alle sue attività;

          d) promuove il recupero e la conservazione delle opere di fortificazione in muratura e in terra e ne favorisce l'utilizzo per fini ambientali, culturali, formativi e turistici;

          e) promuove e favorisce lo studio, la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative ai beni storici, monumentali e naturalistici;

          f) promuove e sostiene attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali nonché uno sviluppo socio-economico dell'area compatibili con i valori da tutelare, con particolare riguardo alle iniziative delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

          g) promuove il recupero e la conservazione, in particolari strutture museali e archivistiche, del patrimonio documentale, librario, fotografico e multimediale di interesse conoscitivo della storia e della cultura della fortificazione.

Art. 3.
(Organi del Parco).

      1. Sono organi del Parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di gestione;

          c) il collegio dei revisori dei conti;

          d) il comitato storico-scientifico.

 

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      2. Il presidente del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del sindaco del comune di Verona.

      3. Il consiglio di gestione è composto da:

          a) il presidente del Parco;

          b) tre rappresentanti del comune di Verona;

          c) un rappresentante della provincia di Verona;

          d) un rappresentante della regione Veneto;

          e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          f) un rappresentante della competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali;

          g) un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, procede alla nomina dei componenti di cui al comma 3, sulla base delle indicazioni fornite, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti competenti.

      5. Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni. I singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

      6. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri che durano in carica cinque anni, di cui:

          a) un membro, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

 

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          b) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          c) un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

      7. Il comitato storico-scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, su indicazione del consiglio di gestione. È composto da cinque membri, ivi compreso il presidente del Parco che lo presiede, scelti tra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

          a) un esperto in materie ambientali e naturalistiche;

          b) un esperto in architettura e storia delle fortificazioni;

          c) un esperto in materia di pianificazione territoriale;

          d) un esperto in materie storico-archeologiche e museali.

      8. Il comitato storico-scientifico esprime il proprio parere su ogni questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente o dal direttore generale del Parco di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Direttore generale del Parco).

      1. La gestione amministrativa del Parco è affidata a un direttore generale che è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di una terna di nominativi, proposta dal consiglio di gestione, di soggetti aventi specifiche capacità tecnico-amministrative maturate in enti di salvaguardia, di valorizzazione e di promozione del patrimonio ambientale, storico e culturale.

 

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      2. Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione, sovrintende all'attività degli uffici assicurando il coordinamento operativo del Parco ed esercita ogni altro compito ad esso attribuitogli dal consiglio di gestione. Il direttore generale adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi esercitati all'interno del Parco. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di gestione nella prima seduta utile.

Art. 5.
(Piano ambientale del Parco).

      1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, il comitato di gestione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il piano ambientale del Parco, di seguito denominato «piano», volto a:

          a) disciplinare l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o in parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela, con particolare riferimento alla sua funzione di connessione ecologica tra i siti di interesse comunitario;

          b) stabilire gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere;

          c) stabilire gli indirizzi e i criteri per il restauro, il ripristino, l'uso e la manutenzione delle opere di fortificazione in muratura e in terra;

          d) disciplinare i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili e agli anziani;

          e) disciplinare i sistemi di attrezzature e di servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco, quali punti di ristoro, servizi per l'infanzia, centri di aggregazione per anziani, spazi culturali o di spettacolo;

 

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          f) disciplinare i sistemi di attrezzature e di servizi per la promozione culturale e turistica, quali musei, centri visite e uffici informativi;

          g) stabilire gli indirizzi e i criteri per concessioni in uso, comodati o convenzioni per la gestione e la manutenzione di aree, strutture e manufatti del Parco.

      2. Il piano è predisposto e adottato dal consiglio di gestione entro sei mesi dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 3. Esso è depositato per un mese presso la sede del Parco e chiunque può prenderne visione. Entro il mese successivo chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali il consiglio di gestione esprime il proprio parere entro un mese.

      3. Il piano è approvato dalla regione Veneto entro i due mesi successivi alla scadenza del termine per l'espressione del parere del consiglio di gestione di cui al comma 2, terzo periodo, ovvero, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del medesimo terzo periodo, sentiti gli enti locali interessati. Il piano è modificato con le stesse procedure necessarie per la sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

      4. Qualora il piano non sia approvato entro i termini previsti dal comma 3, alla regione Veneto inadempiente subentra un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, al quale è affidato il compito di procedere all'approvazione.

      5. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione vigente.

      6. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui all'articolo 2 nonché per l'attuazione delle indicazioni del piano

 

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sono stipulati accordi di programma tra i soggetti interessati. Ai sensi degli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, il Parco può prevedere forme e modi per l'utilizzo non oneroso di beni e di immobili da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale per manifestazioni e iniziative temporanee nonché per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

      7. Il Parco è titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni insistenti sulle aree a esso attribuite e, a tale fine, può procedere alla costituzione di un'apposita società. Le procedure e le modalità di promozione delle produzioni multimediali, da parte del Parco e della suddetta società, ovvero la concessione a società pubbliche private o miste, sono definite con apposito regolamento.

Art. 6.
(Disciplina di tutela).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le competenze e le disposizioni stabilite dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del piano, ogni intervento nell'area del Parco deve essere espressamente motivato e approvato dal consiglio di gestione.

Art. 7.
(Statuto).

      1. Lo statuto del Parco è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Esso definisce l'organizzazione interna e le competenze degli organi previsti dall'articolo 3 in relazione alle esigenze di amministrazione; indica inoltre i princìpi relativi all'organizzazione e al funzionamento

 

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del Parco, nonché i criteri e le procedure di adozione del regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 8.
(Regolamento del Parco).

      1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del medesimo Parco.
      2. Il regolamento del Parco è deliberato dal consiglio di gestione a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è trasmesso alla regione Veneto per il successivo invio al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il regolamento del Parco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 9.
(Gestione finanziaria).

      1. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite da:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, di fondazioni, di enti e di organismi internazionali, della regione Veneto, della provincia e del comune di Verona nonché di altri enti pubblici nazionali e locali;

          c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;

          d) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

          e) gli eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previsti dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7;

 

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          i) tutti gli altri proventi acquisiti in relazione all'attività del Parco.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. Per la copertura delle spese di istituzione del Parco è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Norma di rinvio).

      1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di Parchi nazionali.